Il Modello RED costituisce lo strumento dichiarativo primario mediante il quale l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) acquisisce annualmente le informazioni relative ai redditi percepiti dai titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali il cui importo, o la cui spettanza medesima, risulta normativamente subordinata a specifiche soglie reddituali. La disciplina di riferimento trova radice nell'art. 13 della Legge 30 dicembre 1991, n. 412, e nei successivi decreti attuativi, che sanciscono l'obbligo inderogabile per i beneficiari di comunicare all'ente erogatore i redditi propri e, nei casi previsti dalla legislazione sociale, quelli del coniuge o dei componenti il nucleo familiare. La mancata ottemperanza entro le finestre temporali stabilite dalla Campagna RED annuale comporta la sospensione cautelativa dell'erogazione della prestazione e, decorso infruttuosamente l'ulteriore termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione, la decadenza definitiva dal beneficio economico con conseguente azione di recupero delle somme indebitamente percepite (indebito previdenziale ex art. 2033 c.c.).
Nel perimetro soggettivo dell'obbligo non ricadono indistintamente tutti i pensionati italiani. L'ordinamento adotta un principio di economicità procedurale: coloro che abbiano già presentato in forma esaustiva la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate tramite Modello 730 o Modello Redditi Persone Fisiche, dichiarando la totalità dei componenti reddituali patrimoniali, risultano generalmente esonerati dalla compilazione del Modello RED, in virtù dell'interscambio telematico tra l'Anagrafe Tributaria e il Casellario Centrale dei Pensionati istituito presso l'INPS. Al contrario, l'obbligo di presentazione del RED persiste con carattere cogente in presenza di fattispecie reddituali che la dichiarazione fiscale ordinaria non intercetta ovvero intercetta secondo criteri non sovrapponibili a quelli stabiliti dalla legislazione previdenziale.
Rientrano paradigmaticamente tra i redditi a rilevanza esclusiva o differenziata ai fini previdenziali:
| Prestazione Previdenziale/Assistenziale | Soggetti il cui reddito rileva | Tipologia di redditi rilevanti | Impatto dell'omessa dichiarazione RED |
|---|---|---|---|
| Integrazione al Trattamento Minimo (L. 638/1983) | Titolare e Coniuge non legalmente ed effettivamente separato | Redditi assoggettabili ad IRPEF con esclusione del reddito della casa di abitazione e della pensione stessa | Revoca dell'integrazione e recupero delle mensilità erogate con decorrenza retroattiva |
| Maggiorazione Sociale ed Incremento al Milione (L. 448/2001) | Titolare e Coniuge (cumulo reddituale rigoroso) | Tutti i redditi percepiti, inclusi i redditi esenti e quelli tassati alla fonte con franchigie normate | Decadenza dal beneficio economico e ricalcolo della pensione alla quota base |
| Assegno Sociale / Pensione Sociale (L. 335/1995) | Titolare e Coniuge convivente | Redditi di qualsiasi natura, inclusi assegni alimentari, rendite catastali e capital gains | Sospensione immediata del pagamento e contestazione di indebito assistenziale |
| Pensione di Inabilità / Assegno Ordinario (L. 222/1984) | Solo titolare (salvo cumulo con coniuge per quote di maggiorazione) | Redditi da lavoro dipendente o autonomo incompatibili con lo status di inabilità assoluta | Cessazione del trattamento previdenziale per insussistenza del requisito economico |
L'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) costituisce un tributo erariale diretto, personale e proporzionale che grava sul reddito complessivo netto delle persone giuridiche e degli enti assimilati, istituita dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 in sostituzione della previgente IRPEG. Ai sensi dell'art. 72 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il presupposto d'imposta è rappresentato dal possesso di redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie individuate dall'art. 6 del medesimo Testo Unico. L'aliquota ordinaria di tassazione è fissata, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, nella misura del 24% (salve le addizionali settoriali per intermediari finanziari ed enti del settore energetico).
L'art. 73 del TUIR classifica i soggetti passivi dell'IRES in quattro categorie fondamentali con regimi impositivi profondamente asimmetrici:
Il cardine sistematico della determinazione della base imponibile IRES per le società di capitali residenti risiede nel principio di derivazione, compendiato dall'art. 83 del TUIR. Tale principio statuisce che il reddito d'impresa si determina apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto Economico redatto ai sensi dell'art. 2425 c.c., relativo all'esercizio chiuso nel periodo d'imposta, le variazioni in aumento o in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri fiscali dettati dal Testo Unico.
Con l'introduzione della cd. derivazione rafforzata (originariamente riservata ai soggetti IAS/IFRS e successivamente estesa dall'art. 13-bis del D.L. 244/2016 anche ai soggetti che redigono il bilancio in conformità ai principi contabili nazionali OIC, ad eccezione delle c.d. micro-imprese ex art. 2435-ter c.c.), i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili assumono rilevanza immediata ed esaustiva anche ai fini fiscali. Ciò comprime la portata delle variazioni extracontabili e subordina le deroghe fiscali a specifiche ed esplicite previsioni di legge (come quelle in tema di ammortamenti, accantonamenti o spese di rappresentanza).
| Tipologia di Variazione Fiscale | Natura Giuridico-Fiscale | Esempi Tipici ai sensi del TUIR | Effetto sulla Base Imponibile IRES |
|---|---|---|---|
| Variazione in Aumento Permanente | Costi iscritti a Conto Economico indeducibili per espressa disposizione di legge | Spese telefoniche indeducibili (20% ex art. 102 co. 9), multe, sanzioni e ammende tributarie o amministrative | Incrementa l'utile civilistico tassabile in via definitiva |
| Variazione in Aumento Temporanea | Componenti negativi non deducibili nell'esercizio ma recuperabili negli esercizi futuri | Ammortamenti eccedenti i coefficienti ministeriali D.M. 31/12/1988, svalutazione crediti eccedente lo 0,5% ex art. 106 co. 1 | Incrementa la base imponibile attuale e genera Imposte Anticipate (OIC 25) |
| Variazione in Diminuzione Permanente | Componenti positivi totalmente o parzialmente detassati per legge | Plusvalenze su partecipazioni in regime PEX esenti al 95% (art. 87), dividendi incassati esenti al 95% (art. 89) | Riduce l'utile civilistico tassabile in via definitiva |
| Variazione in Diminuzione Temporanea | Componenti positivi imputati a bilancio ma fiscalmente differibili, o costi precedentemente indeducibili | Rateizzazione in quote costanti di plusvalenze patrimoniali (art. 86 co. 4), quota di ammortamento deducibile differita | Riduce la base imponibile attuale e genera Imposte Differite (OIC 25) |
La contabilizzazione dell'imposta sul reddito delle società esige la rigorosa applicazione del principio contabile OIC 25 (Imposte sul reddito). Tale standard sancisce che l'onere tributario iscritto nel Conto Economico alla voce 20 ("Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate") deve rappresentare fedelmente le imposte di competenza dell'esercizio, prescindendo dall'ammontare delle imposte che saranno effettivamente liquidate in sede di Modello Redditi SC (imposte correnti da debito tributario).
Le divergenze tra il risultato civilistico prima delle imposte (lettera E del Conto Economico ex art. 2425 c.c.) e il reddito imponibile IRES si distinguono formalmente in:
Ai sensi dell'OIC 25, la rilevazione delle imposte anticipate è subordinata al c.d. probability test: gli amministratori possono iscrivere le imposte anticipate solo nella misura in cui sussista la ragionevole certezza del loro futuro recupero, ossia l'esistenza di redditi imponibili prospettici capienti nei periodi in cui le differenze temporanee deducibili si riverseranno.
Di seguito si espone lo schema contabile formale in Partita Doppia relativo alla chiusura d'esercizio con rilevazione contemporanea di IRES corrente, imposte anticipate su compenso amministratori deliberato e non pagato (deducibile per cassa ex art. 95 co. 5 TUIR) e scomputo degli acconti versati:
| Codice Conto / Descrizione | Dare (€) | Avere (€) | Inquadramento di Bilancio |
|---|---|---|---|
| IRES Corrente (Voce 20 Conto Economico) | 24.000,00 | - | Conto Economico 20 (Costi tributari di competenza) |
| Erario c/Acconto IRES (chiusura conto finanziario) | - | 18.000,00 | Stato Patrimoniale C.II.5-bis (Crediti tributari) |
| Erario c/IRES (debito a saldo per il Modello Redditi) | - | 6.000,00 | Stato Patrimoniale D.12 (Debiti tributari) |
| Imposte Anticipate IRES (Voce 20 Conto Economico con segno negativo) | - | 2.400,00 | Conto Economico 20 (Rettifica a favore del carico d'esercizio) |
| Attività per Imposte Anticipate | 2.400,00 | - | Stato Patrimoniale Attivo C.II.5-ter |
Uno degli snodi consulenziali più complessi e frequentemente forieri di contenzioso sorge nel momento in cui la sfera societaria soggetta ad IRES si interseca con la sfera previdenziale del socio o amministratore pensionato obbligato alla presentazione del Modello RED. L'equivoco metodologico più diffuso consiste nel ritenere che, essendo la società di capitali un centro autonomo di imputazione giuridica e fiscale tassato con aliquota proporzionale IRES (24%), le vicende patrimoniali ed economiche societarie rimangano del tutto neutre rispetto ai trattamenti assistenziali o pensionistici condizionati al reddito goduti dai singoli soci. La realtà normativa smentisce categoricamente tale presunzione di separazione assoluta.
In primo luogo, si consideri l'istituto dell'opzione per la trasparenza fiscale delle società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, disciplinata dall'art. 116 del TUIR (con rinvio ai principi dell'art. 115). Qualora una S.r.l. partecipata esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (ovvero 20 per società cooperative) eserciti l'opzione per la trasparenza, il reddito della società non sconta l'IRES in capo all'ente, bensì viene imputato a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili, a prescindere dall'effettiva percezione. Questo meccanismo di "trasparenza totale" produce un effetto istantaneo devastante sul Modello RED del socio pensionato:
Nel caso invece in cui la società rimanga nel regime naturale IRES ordinario, la tassazione avviene a livello societario e gli utili concorrono alla sfera personale del socio soltanto all'atto della materiale delibera assembleare di distribuzione dei dividendi. A decorrere dal 1° gennaio 2018 (per effetto della L. 205/2017), i dividendi percepiti da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, sia su partecipazioni qualificate che non qualificate, sono assoggettati a una ritenuta a titolo d'imposta del 26% ex art. 27 D.P.R. 600/1973. Poiché tali redditi non confluiscono nell'imponibile IRPEF progressivo del Modello 730/Redditi, l'INPS non ne riceve notizia automatica attraverso la liquidazione tributaria standard: il pensionato ha dunque il perentorio obbligo di indicarli nel Modello RED, configurandosi essi come redditi di capitale tassati alla fonte.
| Assetto Societario e Fiscale | Trattamento Fiscale IRES / Socio | Rilevanza nel Modello RED | Impatto Previdenziale sul Pensionato |
|---|---|---|---|
| S.r.l. in Trasparenza Fiscale (Art. 116 TUIR) | IRES non applicata; utile imputato per competenza al socio come reddito IRPEF | Obbligo di dichiarazione immediata della quota di utile attribuita, anche se non distribuita | Rischio altissimo di decadenza dall'integrazione al minimo o decurtazione reversibilità |
| S.r.l. Ordinaria (IRES 24%) senza distribuzione utili | Utile tassato al 24% a carico società; nessun flusso finanziario al socio | Nessun reddito da indicare nel RED da parte del socio di puro capitale | Nessun impatto sulle prestazioni collegate al reddito |
| S.r.l. Ordinaria con delibera dividendi a socio pensionato | IRES 24% in capo alla S.r.l. + Ritenuta 26% a titolo d'imposta sui dividendi erogati | Obbligo di indicazione dell'importo netto/lordo del dividendo incassato nell'anno solare | Ricalcolo della prestazione assistenziale nell'anno successivo con possibile conguaglio a debito |
| Compenso Amministratore corrisposto a pensionato | Costo deducibile IRES per cassa (art. 95 co. 5); reddito assimilato a lavoro dipendente | Se certificato tramite CU e dichiarato in 730, esonero RED; altrimenti obbligo RED ordinario | Cumulo reddito-pensione, possibile applicazione di trattenute per incumulabilità e contribuzione GS INPS |
| Contesto Operativo | Uso pratico consigliato |
|---|---|
| Consulenza e Pianificazione Patrimoniale per Soci Pensionati di S.r.l. | Valutazione preventiva dell'opportunità di optare per la trasparenza fiscale ex art. 116 TUIR rispetto al regime IRES ordinario, verificando l'impatto distruttivo dell'attribuzione dell'utile societario sul Modello RED e sull'integrazione al minimo o pensione di reversibilità del socio. |
| Chiusura di Bilancio d'Esercizio e Riconciliazione Fiscale di Società di Capitali | Redazione del Quadro RF del Modello Redditi SC con quantificazione puntuale delle variazioni in aumento (spese indeducibili, ammortamenti eccedenti) e diminuzione (dividendi esenti 95%, super-ammortamenti residui) e calcolo delle imposte correnti e differite secondo OIC 25. |
| Gestione Contenzioso Previdenziale per Sospensione Prestazioni INPS | Ricorso amministrativo e ricostituzione reddituale tardiva a seguito di notifica di indebito previdenziale per omessa presentazione del Modello RED, dimostrando l'assenza di superamento dei tetti limite tramite documentazione analitica e riattivazione delle quote bloccate. |
| Trattamento Contabile dei Compensi agli Amministratori di S.r.l. | Rilevazione in Partita Doppia della variazione temporanea in aumento per compenso deliberato a fine esercizio ma non saldato finanziariamente entro il 31/12 (deducibilità per cassa ex art. 95 TUIR) e contestuale iscrizione delle imposte anticipate IRES al 24% con probability test. |