La dichiarazione IVA

Guida didattica e operativa a cura di Marco Consiglio
Volta Institute · Napoli
Docente: Marco Consiglio
Inquadramento Sistematico, Presupposti Impositivi e Calendario degli Adempimenti
Analisi dell'architettura tributaria del modello IVA annuale, soggetti obbligati, cause di esonero e coordinamento temporale con la comunicazione LIPE e i termini di presentazione telematica.
Prerequisiti minimi:
• Nozioni fondamentali di Partita Doppia e piano dei conti civilistico
• Conoscenza dei meccanismi impositivi del D.P.R. 633/1972 (operazioni imponibili, non imponibili, esenti, escluse)
• Familiarità con le liquidazioni periodiche IVA (mensili e trimestrali)

La dichiarazione annuale IVA rappresenta l'atto riepilogativo e culminante dell'intero esercizio fiscale per i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto istituiti sul territorio dello Stato. Disciplinata primariamente dall'art. 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e coordinata costantemente con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, essa assolve alla triplice funzione di: consuntivare il debito o credito tributario complessivo dell'anno solare precedente, quantificare e consolidare i flussi intercorsi nelle singole liquidazioni periodiche, e consentire all'Amministrazione Finanziaria il controllo incrociato con i flussi telematici derivanti dalla fatturazione elettronica e dai corrispettivi telematici.

Sotto il profilo dei soggetti obbligati, la norma include tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, arte o professione, indipendentemente dalla natura giuridica (ditte individuali, società di persone, società di capitali, enti non commerciali per l'attività commerciale eventualmente svolta). Sono invece esonerati dall'obbligo dichiarativo i contribuenti che abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10 del D.P.R. 633/1972 (salvo sussistenza di rettifiche di detrazione o effettuazione di acquisti intra-UE con debito d'imposta), i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 comma 6, e i soggetti che abbiano aderito al Regime Forfettario (Legge 190/2014) o di Vantaggio (D.L. 98/2011), salvo l'eventuale compilazione di specifici quadri per operazioni per le quali non opera la franchigia d'imposta (es. reverse charge interno o estero).

La finestra temporale di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate apre inderogabilmente il 1° febbraio e si chiude il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il rispetto del termine del 28 febbraio assume rilievo strategico qualora il contribuente intenda avvalersi della facoltà di assolvere, tramite il modello annuale (quadro VH), alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre dell'esercizio d'imposta.

⚠️ Attenzione al dies a quo per la compensazione: L'utilizzo in compensazione orizzontale (modello F24) del credito annuale IVA per importi superiori a 5.000 euro annui presuppone non soltanto la preventiva presentazione telematica della dichiarazione munita di visto di conformità, ma subordina la spendibilità del credito al decimo giorno successivo a quello di avvenuta trasmissione telematica della dichiarazione medesima.

Di seguito si riepilogano le principali scadenze e i profili procedurali associati all'adempimento:

Scadenza / FinestraAdempimento CollegatoRiferimento NormativoEffetti Pratici & Vincoli
1° Febbraio – 28 FebbraioApertura trasmissione modello IVA; eventuale assorbimento LIPE Q4Art. 8, D.P.R. 322/1998Esonero dall'invio autonomo della liquidazione periodica del IV trimestre (quadro VH debitamente compilato).
1° Febbraio – 30 AprileTermine ordinario di presentazione telematica della dichiarazione IVAArt. 8, co. 1, D.P.R. 322/1998Determinazione definitiva del saldo d'imposta (IVA a debito o IVA a credito) dell'anno solare precedente.
16 Marzo (o differimento Unico)Versamento del saldo IVA a debito scaturente da quadro VLArt. 6, co. 1, D.P.R. 542/1999Possibilità di rateizzazione (fino a novembre) con maggiorazione dello 0,33% mensile o differimento alla scadenza dei redditi (+0,40% per mese o frazione).
90 giorni dal 30 Aprile (29 Luglio)Presentazione dichiarazione tardivaArt. 2, co. 7, D.P.R. 322/1998Dichiarazione valida ma assoggettata a sanzione formale (ravvedimento operoso ammesso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997).
Oltre 90 giorni dal 30 AprileDichiarazione OmessaArt. 8, co. 6, D.Lgs. 471/1997Costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute; applicazione di sanzioni proporzionali dal 120% al 240% del debito.
Iter di Validazione Preliminare e Riconciliazione Dati
  1. Estrazione mastrini contabili: Stampa del partitario del conto "Erario c/IVA", "IVA ns/debito" (o IVA su vendite) e "IVA ns/credito" (o IVA su acquisti) per l'intero esercizio 01/01 - 31/12.
  2. Verifica del registro IVA vendite e corrispettivi: Quadratura tra imponibili contabili ed estratti registri obbligatori ex artt. 23 e 24 D.P.R. 633/1972, verificando l'assenza di documenti contabili registrati senza corretta attribuzione di aliquota o codice esenzione/non imponibilità.
  3. Verifica del registro IVA acquisti: Riscontro dell'art. 25 D.P.R. 633/1972, controllando la tempestività della detrazione per le fatture a cavallo d'anno (principio di esigibilità e possesso del documento ex art. 1, D.P.R. 100/1998).
  4. Coordinamento LIPE trimestrali: Riconciliazione matematica tra le quattro comunicazioni trimestrali trasmesse nel corso dell'anno solare e i dati consuntivi del quadro VH/VL.
I Quadri Operativi di Base: Volume d'Affari (VE) e Detrazione dell'Imposta (VF)
Esame analitico del quadro VE (operazioni attive, determinazione del volume d'affari e fattispecie di reverse charge) e del quadro VF (acquisti territoriali, intracomunitari, importazioni e percentuali di detraibilità).

Il cuore pulsante della dichiarazione IVA annuale risiede nella corretta contrapposizione tra il Quadro VE (operazioni attive e imposta a debito) e il Quadro VF (operazioni passive e imposta ammessa in detrazione). Questa dinamica determina non solo la base imponibile complessiva, ma anche il parametro discriminante noto come "Volume d'Affari" definito dall'art. 20 del D.P.R. 633/1972. Il volume d'affari comprende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate, registrate o soggette a registrazione nell'anno solare, al netto delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni tra attività separate.

Nel Quadro VE, la compilazione richiede una rigorosa ripartizione delle operazioni attive a seconda del regime applicabile: sezione 1 per le operazioni imponibili suddivise per scaglione di aliquota (4%, 5%, 10%, 22%); sezione 2 per le operazioni non imponibili (esportazioni dirette ex art. 8 co. 1 lett. a/b, cessioni intracomunitarie ex art. 41 D.L. 331/1993, operazioni assimilate ex art. 8-bis e servizi internazionali ex art. 9); sezione 3 per le operazioni esenti ex art. 10; e sezione 4 dedicata specificamente al Reverse Charge e alle altre operazioni senza addebito d'imposta (edilizia ex art. 17 co. 6 lett. a, cessione rottami ex art. 74, vendite di dispositivi elettronici ex art. 17 co. 6 lett. b-c, e split payment ex art. 17-ter).

Nel Quadro VF trovano invece accoglimento tutti gli acquisti e le importazioni di beni e servizi. La corretta compilazione del quadro VF non è meramente quantitativa, ma postula una puntuale disamina sostanziale della detraibilità ex art. 19 e 19-bis1 del D.P.R. 633/1972. I beni e i servizi acquistati devono essere destinati a operazioni che danno diritto alla detrazione; diversamente, l'IVA a monte diviene indetraibile oggettivamente (es. autovetture al 40%, telefonia mobile, spese di rappresentanza, alberghi e ristoranti non inerenti) o soggettivamente (pro-rata di detrazione ex art. 19-bis).

💡 Regola di riconciliazione contabile Dare/Avere: L'IVA a debito emergente dal rigo VE26 deve corrispondere al saldo contabile del conto 'Erario c/IVA a debito' cumulato nell'anno, mentre l'IVA ammessa in detrazione al rigo VF71 deve corrispondere alla quota al netto dell'IVA indetraibile iscritta a conto economico (o patrimonializzata sul costo del cespite principale ex OIC 16).

La tabella seguente illustra il meccanismo contabile di gestione delle operazioni passive soggette a limitazione della detrazione o a reverse charge:

Operazione RilevataConto DareConto AvereRiflesso Dichiarativo (Modello IVA)
Acquisto autovettura aziendale promiscuo (IVA detraibile 40%, indetraibile 60%)Automezzi (Costo + 60% IVA)
Erario c/IVA a credito (40% IVA)
Fornitori c/fatture da ricevere / Debiti v/fornitoriVF rigo corrispondente per imponibile complessivo; VF21 (IVA non detratta ripartita).
Ricezione fattura subappalto edile in Reverse Charge (Art. 17, c. 6, lett. a)Costi per servizi (Subappalti)
Erario c/IVA a credito (Integrazione)
Debiti v/fornitori
Erario c/IVA a debito (Autofattura)
VE35 (operazione attiva figurativa) e VF15 / VF28 (acquisto con debito integrato). Neutralità finanziaria.
Erogazione compenso per consulenza soggetta a Pro-rata (es. società medica con pro-rata 10%)Spese di consulenza legale/fiscale
Erario c/IVA a credito (Totale)
Debiti v/fornitoriVF totale registrato; applicazione della percentuale VF34 (90% indetraibile conteggiato in aumento debito a rigo VF71).
📌 Inquadramento OIC 12 e OIC 16 - Riflessi in Bilancio: L'IVA non detraibile per effetto di disposizioni specifiche di legge (art. 19-bis1) costituisce a tutti gli effetti un onere accessorio d'acquisto. Pertanto, nel rispetto dei principi OIC 16 (Immobilizzazioni materiali) e OIC 12 (Composizione e schemi del bilancio d'esercizio), la quota d'imposta non ammessa a scomputo deve essere capitalizzata direttamente sul valore contabile del bene iscritto nello Stato Patrimoniale attivo (B.II) oppure imputata a Conto Economico nella voce d'acquisto o di costo del servizio corrispondente (B.6 o B.7), incrementando la base imponibile ammortizzabile ai fini IRES e IRAP.
Liquidazione Definitiva (VL), Visto di Conformità e Regole di Utilizzo del Credito
Determinazione dell'imposta a debito o credito, computo degli acconti versati, franchigie per compensazione orizzontale in F24, rilascio del visto di conformità e rimborso annuale (Quadro VR).

Il Quadro VL costituisce il terminale sintetico e liquidatorio dell'intera dichiarazione annuale. In esso confluiscono l'IVA a debito derivante dal Quadro VE (rigo VL1) e l'IVA detraibile proveniente dal Quadro VF (rigo VL2). La semplice differenza aritmetica (VL3) non esaurisce tuttavia la determinazione della posizione netta tributaria: il quadro richiede l'integrazione obbligatoria dei crediti pregressi non estinti, degli importi versati a titolo di acconto annuale (versamento del 27 dicembre ex art. 6 L. 405/1990) e dei versamenti periodici effettuati a seguito delle liquidazioni mensili o trimestrali.

Una sezione critica del Quadro VL è il rigo VL30, ove è richiesta l'indicazione dei versamenti periodici effettivamente eseguiti (o per i quali è intervenuto ravvedimento operoso) a fronte del debito teorico espresso nel quadro VH. L'eventuale discrepanza tra l'imposta dovuta periodicamente e quanto materialmente versato determina l'insorgenza di un debito residuo o la decurtazione del credito potenziale spettante, evidenziando all'Agenzia delle Entrate l'omesso o carente versamento infrannuale, sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Qualora il saldo di rigo VL33 evidenzi una posizione creditoria ("IVA a Credito"), il contribuente ha facoltà di scegliere liberamente o in combinazione tra: il riporto a nuovo nell'anno successivo (da scomputare nelle liquidazioni periodiche dell'esercizio seguente), l'utilizzo in compensazione orizzontale nel modello F24 con tributi erariali, contributi INPS o premi INAIL, ovvero la richiesta di rimborso all'Erario (quadro VR o specifica sezione del modello IVA).

⛔ Soglie di conformità e garanzie per compensazioni e rimborsi:
1. Fino a 5.000 €: Il credito può essere liberamente compensato mediante modello F24 fin dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione, senza preventiva trasmissione della dichiarazione.
2. Superiore a 5.000 €: È obbligatoria la preventiva trasmissione del modello IVA munito di Visto di Conformità rilasciato da professionista abilitato (commercialista, consulente del lavoro, CAF imprese) o sottoscritto dall'organo di revisione contabile ex art. 35, D.Lgs. 241/1997. L'utilizzo scatta dal decimo giorno successivo alla trasmissione.
3. Oltre 30.000 € per rimborsi: Richiesta attestazione di regolarità contributiva/fiscale o prestazione di idonea fideiussione bancaria/assicurativa per i soggetti a rischio o non virtuosi ai sensi dei punteggi ISA.

Il prospetto sottostante illustra le scritture di riepilogo e chiusura annuale in Partita Doppia al 31/12:

Momento ContabileDettaglio DareDettaglio AvereValore / Descrizione dell'Operazione
Chiusura IVA a Debito al 31/12Erario c/IVA a debito (totale rigo VE26)Erario c/Liquidazione IVAGiroconto dell'imposta a debito consuntivata nel mastrino annuale.
Chiusura IVA a Credito al 31/12Erario c/Liquidazione IVAErario c/IVA a credito (totale rigo VF71)Giroconto dell'imposta ammessa in detrazione.
Imputazione Acconto IVA versato a DicembreErario c/Liquidazione IVAErario c/Acconto IVA (o Banca c/c)Storno dell'acconto versato ex art. 6 L. 405/1990 imputato a scomputo saldo.
Rilevazione Saldo a Credito Definitivo (VL33)Crediti tributari - Erario c/IVA annuale a creditoErario c/Liquidazione IVAIscrizione nello Stato Patrimoniale attivo (C.II.5-bis) del credito certo ed esigibile.
Procedura di Asseverazione e Rilascio del Visto di Conformità
  1. Verifica formale della tenuta dei registri: Controllo della regolarità di numerazione, bollatura (ove prescritta) e conservazione digitale a norma delle fatture elettroniche (D.M. 17 giugno 2014).
  2. Controllo incrociato della base imponibile: Verifica della corrispondenza esatta tra fatturato registrato nei sezionali IVA e ricavi/corrispettivi transitati a Conto Economico (Voci A.1 e A.5).
  3. Riconciliazione dei versamenti F24: Spunta analitica di tutti i codici tributo 6001-6012 (versamenti mensili) o 6031-6034 (versamenti trimestrali) e 6013/6035 (acconto) con i modelli F24 quietanzati telematicamente da Agenzia delle Entrate / Entratel.
  4. Apposizione del codice fiscale e firma digitale: Inserimento dei dati del professionista abilitato nel frontespizio del modello dichiarativo e invio della ricevuta telematica rilasciata dal canale Sogei.
Fattispecie Complesse, Regime del Margine, Split Payment e Correzione degli Errori
Gestione dichiarativa dei regimi speciali (beni usati, agricoltura, agenzie viaggio), split payment della Pubblica Amministrazione, meccanismo di ravvedimento operoso e gestione del quadro integrativo per errori formali e sostanziali.

La prassi professionale impone una spiccata padronanza delle eccezioni e dei regimi speciali che deviano dal meccanismo generale di detrazione imposta da imposta. Tra questi spicca il Regime del Margine (D.L. 41/1995) applicabile al commercio di beni mobili usati, oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione. In tale contesto, l'imposta sul valore aggiunto non si applica sull'intero corrispettivo di cessione, bensì sul solo margine lordo (differenza positiva tra prezzo di vendita e costo d'acquisto maggiorato delle spese accessorie e di riparazione). Nel modello dichiarativo, tali operazioni richiedono la compilazione del Quadro VO e del Quadro VF/VE mediante algoritmi specifici (metodo analitico, globale o forfettario), impedendo categoricamente l'evidenziazione dell'imposta in fattura attiva per salvaguardare il regime di riservatezza commerciale.

Altra casistica nevralgica è lo Scissione dei Pagamenti (Split Payment ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972), obbligatorio per i fornitori della Pubblica Amministrazione, delle società quotate inserite nell'indice FTSE MIB e degli enti pubblici economici. In questo caso, il cedente emette fattura elettronica con addebito dell'aliquota ordinaria annotando la dicitura 'Scissione dei pagamenti'. Nel modello IVA, l'imponibile e la relativa imposta confluiscono normalmente a rigo VE (partecipando alla determinazione del volume d'affari), ma l'imposta viene successivamente sottratta a rigo VE38 per evitare che il fornitore sia tenuto a versare all'Erario un'imposta che non ha incassato (essendo versata direttamente dall'ente pubblico acquirente).

⚠️ Doppia rettifica per Split Payment errato: Se un fornitore computa erroneamente l'IVA in split payment come debito effettivo nella liquidazione periodica e la versa all'Erario, genera una duplicazione d'imposta. Il recupero può avvenire unicamente attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore ex art. 8, co. 6-bis, D.P.R. 322/1998 con esposizione corretta a rigo VE38.

Nel caso in cui emergano omissioni, duplicazioni o meri errori materiali dopo la scadenza del 30 aprile, l'ordinamento mette a disposizione lo strumento della Dichiarazione IVA Integrativa:

Tipologia di DichiarazioneTermine di PresentazioneFinalità TributariaSanzioni & Ravvedimento
Dichiarazione Correttiva nei terminiEntro il 30 aprile dell'anno d'invioSostituzione integrale della dichiarazione originaria precedentemente trasmessa.Nessuna sanzione dovuta; sostituisce la prima a costo zero.
Integrativa a Sfavore (a debito del contribuente)Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazioneEmendare errori che hanno comportato un minor debito o un maggior credito d'imposta.Sanzioni ridotte tramite Ravvedimento Operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) parametrate al ritardo + interessi legali.
Integrativa a Favore (a credito del contribuente)Entro il 31 dicembre del 5° anno successivo (art. 8 co. 6-bis D.P.R. 322/1998)Recuperare imposte pagate in eccedenza, maggiori detrazioni omesse o errori contabili.Nessuna sanzione. Il credito emergente può essere utilizzato in compensazione per debiti sorti a partire dall'anno successivo.
Procedura di Ravvedimento per Omesso Versamento IVA Annuale
  1. Calcolo dei giorni di ritardo: Conteggio dal termine decadenziale ordinario del saldo (16 marzo o differimento) alla data di versamento effettivo.
  2. Applicazione della sanzione ridotta: Da 1/10 del minimo (0,1% giornaliero nei primi 14 giorni) fino a 1/7 o 1/6 della sanzione base del 25% (ridotta con D.Lgs. 87/2024).
  3. Conteggio degli interessi moratori: Calcolo degli interessi legali pro-rata temporis maturati giorno per giorno sull'imposta evasa con il tasso legale in vigore nell'anno di riferimento.
  4. Compilazione del modello F24: Esposizione dell'imposta con il codice tributo originario (es. 6099 per il saldo annuale), degli interessi al codice tributo 1991 e della sanzione al codice tributo 8904.
📘 Glossario dei Termini Chiave — tocca ciascun termine per la definizione
Consulta i concetti e le definizioni fondamentali per padroneggiare la materia.
🔍 Volume d'Affari (Art. 20 D.P.R. 633/72)
Ammontare complessivo delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e registrate nell'anno solare, al netto delle cessioni di beni ammortizzabili e dei passaggi interni tra attività separate.
🔍 Visto di Conformità
Attestazione formale rilasciata da professionista abilitato o revisore legale che certifica la rispondenza dei dati dichiarati con le scritture contabili e la regolarità delle detrazioni per crediti superiori a 5.000 €.
🔍 Inversione Contabile (Reverse Charge)
Meccanismo impositivo con cui l'obbligo di assolvere l'imposta sul valore aggiunto trasla dal cedente/prestatore al cessionario/committente, che deve integrare la fattura o emettere autofattura e registrarla sia a debito che a credito.
🔍 Scissione dei Pagamenti (Split Payment)
Regime particolare per cui la Pubblica Amministrazione acquirente non versa l'IVA al fornitore bensì direttamente all'Erario, con conseguente sterilizzazione del debito nel rigo VE38 della dichiarazione del cedente.
🔍 Pro-rata di Detrazione (Art. 19-bis)
Percentuale forfettaria di detraibilità dell'imposta applicata ai soggetti che pongono in essere sistematicamente operazioni imponibili e operazioni esenti, calcolata come rapporto tra operazioni che danno diritto a detrazione e totale delle operazioni.
🔍 Dichiarazione Integrativa a Favore
Dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 8 comma 6-bis D.P.R. 322/1998 entro i termini di decadenza dell'azione accertativa per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito d'imposta o un minor credito.
🔍 Plafond IVA per Esportatori Abituali
Facoltà concessa a chi ha realizzato esportazioni o operazioni assimilate per oltre il 10% del volume d'affari di acquistare beni e servizi senza applicazione dell'IVA entro un limite monetario prestabilito tramite lettere d'intento.
🔍 Rettifica della Detrazione (Art. 19-bis2)
Aggiustamento dell'imposta inizialmente detratta su beni ammortizzabili o fabbricati, effettuato qualora muti la destinazione d'uso o il regime fiscale del bene entro il periodo di tutela fiscale (5 anni per mobili, 10 anni per immobili).
🧩 Applicazioni e Scenari Tipici
Contesti operativi reali e modalità pratiche di impiego per La dichiarazione IVA — Fondamenti, Operatività & Best Practice.
Contesto OperativoUso pratico consigliato
Società Industriale con Vendite UE ed Extra-UEGestione del plafond IVA nel quadro VF e VC, con monitoraggio dello status di esportatore abituale per acquisti in sospensione d'imposta senza generare crediti cronici non rimborsabili.
Impresa Edile con Subappalti Attivi e PassiviEsposizione a rigo VE35 per le fatture emesse senza IVA e doppia registrazione (quadro VE e quadro VF) delle fatture passive per subappalti ricevute in reverse charge ex art. 17 co. 6 lett. a.
Poliambulatorio Medico con Attività MisteCalcolo matematico della percentuale di indetraibilità (pro-rata ex art. 19-bis) al rigo VF34 dovuto alla coesistenza di prestazioni mediche esenti (art. 10) e perizie medico-legali imponibili (aliquota 22%).
Compensazione Credito Annuale Superiore a 5.000 €Pianificazione della liquidità aziendale mediante apposizione tempestiva del visto di conformità entro febbraio/marzo, sbloccando la compensazione di debiti previdenziali e tributari decorsi 10 giorni dall'invio.
Fornitore Stabile di Enti Pubblici e OspedaliNeutralizzazione del debito IVA tramite imputazione al rigo VE38 per le prestazioni in split payment, prevenendo l'esborso finanziario non coperto dall'incasso materiale dell'imposta.
📌 Guida didattica e metodologica a cura di Marco Consiglio (P. IVA IT09016541212) — Volta Institute Napoli.
🎓 Esercitazioni pratiche
1
Quadratura Contabile e Compilazione del Quadro VE e VF
Partendo da un bilancio di verifica di una PMI al 31/12 contenente vendite imponibili al 22% (800.000 €), vendite intracomunitarie (200.000 €), acquisti di merci al 22% (500.000 €) e spese telefoniche soggette a detrazione limitata (10.000 € con IVA 2.200 € al 50% indetraibile), procedi alla riconciliazione contabile e compila i relativi righi dei quadri VE e VF calcolando l'IVA a monte e a valle.
⏱ 45 min📦 Foglio di lavoro analitico di raccordo tra mastrini contabili e campi dei righi VE24, VE30, VF13, VF21 e VF71.💻 Individuale
2
Calcolo del Saldo di Chiusura nel Quadro VL e Strategia di Compensazione
Dati un debito IVA annuale lordo di 176.000 €, una detrazione VF ammessa di 110.000 €, versamenti periodici trimestrali eseguiti per 45.000 € e un acconto versato a dicembre di 12.000 €, redigi la sezione liquidatoria del quadro VL, determina il saldo a debito/credito finale e stila il memorandum operativo indicando termini, causali tributarie e limiti per l'utilizzo dell'eccedenza.
⏱ 40 min📦 Schema di liquidazione Quadro VL con scrittura in Partita Doppia di chiusura al 31/12 e piano dei versamenti F24.💻 Individuale
3
Gestione dell'Integrativa a Favore per Errore su Split Payment
Una società ha erroneamente liquidato e versato a debito nel 2023 un'imposta di 22.000 € relativa a una fattura emessa verso una ASL in regime di Split Payment, omettendo la compilazione del rigo VE38. Redigi la simulazione della dichiarazione integrativa a favore ex art. 8, co. 6-bis D.P.R. 322/1998, specificando il codice da indicare nel frontespizio, la correzione del quadro VE e il conseguente recupero in compensazione.
⏱ 35 min📦 Relazione tecnica esplicativa con simulazione del Quadro VE corretto e prospetto del credito recuperabile in F24.💻 Individuale
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