MARCOCREAZIONI PRO
APPLICAZIONE OPERATIVA · EDIZIONE 2026/2027
DIRITTO TRIBUTARIO & PREVIDENZIALE · LEGGE 190/2014 E SUCC. MOD.

Calcolatore Regime Forfettario 2026/2027

Strumento di calcolo operativo ad alta precisione per professionisti e imprese forfettarie. Elabora imponibile forfettario, deduzione contributi INPS o cassa professionale e imposta sostitutiva al 5% o 15%.

Fatturato Incassato
€ 45.000,00
Base imponibile lorda (max € 85.000)
Reddito Netto Disponibile
€ 31.842,00
Utile effettivo residuo in tasca
Contributi Previdenziali
€ 9.150,00
INPS Gestione Separata (deducibili)
Imposta Sostitutiva
€ 4.008,00
Aliquota ordinaria (15%) o start-up (5%)
Parametri Operativi DATI DI INGRESSO
Limite massimo di permanenza nel regime: € 85.000 annui.
Determina la percentuale di imponibile tassabile e la deduzione forfettaria delle spese.
L'aliquota al 5% spetta se non si è esercitata attività nei 3 anni precedenti.
I contributi previdenziali versati sono integralmente deducibili dall'imponibile.
Contributi pagati per cassa deducibili prioritariamente dal reddito forfettario.
Reddito Forfettario Lordo: € 35.100,00
Spese Riconosciute a Forfait (Non Tassabili): € 9.900,00
Deduzione Contributi Previdenziali per Cassa: - € 3.500,00
Base Imponibile Netta Tassabile: € 31.600,00
Imposta Sostitutiva Dovuta: € 4.740,00
Contributi Previdenziali Maturati sull'Anno: € 9.150,57
REDDITO NETTO EFFETTIVO DISPONIBILE: € 31.109,43
Ripartizione del Fatturato Annuo CANVAS 2D DPI SCALATO
Riepilogo Parametro Chiave: 100.0%
Standard di Precisione: Certificato 2026/27

Guida Tecnica & Riferimenti Normativi

ACCORDION COLLASSABILE
1. Inquadramento Normativo e Requisiti d'Accesso — Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 e modifiche Legge di Bilancio NORMA FISCALE ▾

Il Regime Forfettario costituisce il regime naturale delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che rispettano contemporaneamente il limite dei ricavi/compensi non superiori a € 85.000 annui (ragguagliati ad anno in caso di avvio in corso d'anno) e il tetto massimo di spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori pari a € 20.000 lordi.

In caso di superamento della soglia degli € 85.000 ma entro i € 100.000, il regime cessa con effetto dall'anno successivo. Qualora i ricavi superino € 100.000 nel corso del medesimo periodo d'imposta, si verifica l'espulsione immediata dal regime con applicazione dell'IVA e delle ritenute a decorrere dall'operazione che ha comportato lo sforamento.

  • Esonero IVA: non vi è obbligo di addebito IVA a rivalsa sulle fatture, né diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.
  • Esonero da Ritenuta d'Acconto: i compensi percepiti non subiscono la ritenuta d'acconto del 20% (richiesta dicitura obbligatoria in fattura).
  • Fatturazione Elettronica: obbligatoria per tutti i forfettari tramite Sistema di Interscambio (SdI).
2. Meccanismo di Calcolo dell'Imponibile e Spese a Forfait — Determinazione del reddito forfettario e principio di cassa FORMULA MATEMATICA ▾

La determinazione del reddito imponibile nel Regime Forfettario prescinde dalla registrazione analitica dei costi effettivi sostenuti (salvo i contributi previdenziali). La formula applicata è:

Reddito Lordo = Ricavi Incassati × Coefficiente di Redditività (%)
Base Imponibile Netta = Reddito Lordo − Contributi Previdenziali Versati nell'Anno

La quota complementare del coefficiente di redditività (es. 22% per i professionisti con coeff. 78%) rappresenta le spese forfettariamente riconosciute dal legislatore per la gestione dello studio o dell'attività, esenti da tassazione e non sindacabili in sede di verifica tributaria.

3. Trattamento Previdenziale e Deducibilità Integrale — INPS Gestione Separata, Casse Professionali e riduzione 35% Artigiani/Commercianti PREVIDENZA ▾

I contributi previdenziali obbligatori per legge versati nel periodo d'imposta in ottemperanza a disposizioni di legge sono interamente deducibili dal reddito forfettario fino a concorrenza del medesimo (art. 1, comma 64, L. 190/2014).

Qualora l'ammontare dei contributi versati risulti superiore al reddito forfettario determinato, l'eccedenza è deducibile dall'eventuale reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del TUIR (es. redditi da lavoro dipendente o fabbricati).

  • Gestione Separata INPS: aliquota ordinaria al 26,07% calcolata sul reddito forfettario senza minimale obbligatorio.
  • Gestione IVS Artigiani e Commercianti: possibilità di richiedere telematicamente la riduzione del 35% della contribuzione complessiva (sia sul minimale sia sull'eccedente).
4. Cause Ostative, Monitoraggio e Casi Particolari — Partecipazioni societarie, rapporti di lavoro prevalenti e imposta di bollo PRASSI & GIURISPRUDENZA ▾

Non possono accedere né permanere nel regime forfettario i soggetti che incorrono nelle seguenti cause ostative verificate a cura dell'Agenzia delle Entrate:

  • Controllo diretto o indiretto di SRL che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'attività forfettaria.
  • Esercizio prevalente dell'attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro dipendente o lo sono stati nei due precedenti periodi d'imposta.
  • Possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. pensioni) eccedenti la soglia di € 30.000 annui, salvo che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato.
  • Imposta di Bollo da € 2,00: obbligatoria su ogni fattura elettronica emessa per importi superiori a € 77,47.