1. Inquadramento Normativo e Requisiti d'Accesso — Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 e modifiche Legge di Bilancio NORMA FISCALE
Il Regime Forfettario costituisce il regime naturale delle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che rispettano contemporaneamente il limite dei ricavi/compensi non superiori a € 85.000 annui (ragguagliati ad anno in caso di avvio in corso d'anno) e il tetto massimo di spese per lavoro accessorio, dipendente o collaboratori pari a € 20.000 lordi.
In caso di superamento della soglia degli € 85.000 ma entro i € 100.000, il regime cessa con effetto dall'anno successivo. Qualora i ricavi superino € 100.000 nel corso del medesimo periodo d'imposta, si verifica l'espulsione immediata dal regime con applicazione dell'IVA e delle ritenute a decorrere dall'operazione che ha comportato lo sforamento.
- Esonero IVA: non vi è obbligo di addebito IVA a rivalsa sulle fatture, né diritto alla detrazione dell'IVA sugli acquisti.
- Esonero da Ritenuta d'Acconto: i compensi percepiti non subiscono la ritenuta d'acconto del 20% (richiesta dicitura obbligatoria in fattura).
- Fatturazione Elettronica: obbligatoria per tutti i forfettari tramite Sistema di Interscambio (SdI).
2. Meccanismo di Calcolo dell'Imponibile e Spese a Forfait — Determinazione del reddito forfettario e principio di cassa FORMULA MATEMATICA
La determinazione del reddito imponibile nel Regime Forfettario prescinde dalla registrazione analitica dei costi effettivi sostenuti (salvo i contributi previdenziali). La formula applicata è:
Base Imponibile Netta = Reddito Lordo − Contributi Previdenziali Versati nell'Anno
La quota complementare del coefficiente di redditività (es. 22% per i professionisti con coeff. 78%) rappresenta le spese forfettariamente riconosciute dal legislatore per la gestione dello studio o dell'attività, esenti da tassazione e non sindacabili in sede di verifica tributaria.
3. Trattamento Previdenziale e Deducibilità Integrale — INPS Gestione Separata, Casse Professionali e riduzione 35% Artigiani/Commercianti PREVIDENZA
I contributi previdenziali obbligatori per legge versati nel periodo d'imposta in ottemperanza a disposizioni di legge sono interamente deducibili dal reddito forfettario fino a concorrenza del medesimo (art. 1, comma 64, L. 190/2014).
Qualora l'ammontare dei contributi versati risulti superiore al reddito forfettario determinato, l'eccedenza è deducibile dall'eventuale reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del TUIR (es. redditi da lavoro dipendente o fabbricati).
- Gestione Separata INPS: aliquota ordinaria al 26,07% calcolata sul reddito forfettario senza minimale obbligatorio.
- Gestione IVS Artigiani e Commercianti: possibilità di richiedere telematicamente la riduzione del 35% della contribuzione complessiva (sia sul minimale sia sull'eccedente).
4. Cause Ostative, Monitoraggio e Casi Particolari — Partecipazioni societarie, rapporti di lavoro prevalenti e imposta di bollo PRASSI & GIURISPRUDENZA
Non possono accedere né permanere nel regime forfettario i soggetti che incorrono nelle seguenti cause ostative verificate a cura dell'Agenzia delle Entrate:
- Controllo diretto o indiretto di SRL che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'attività forfettaria.
- Esercizio prevalente dell'attività nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro dipendente o lo sono stati nei due precedenti periodi d'imposta.
- Possesso di redditi da lavoro dipendente o assimilati (es. pensioni) eccedenti la soglia di € 30.000 annui, salvo che il rapporto di lavoro dipendente sia cessato.
- Imposta di Bollo da € 2,00: obbligatoria su ogni fattura elettronica emessa per importi superiori a € 77,47.